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Dal 15 ottobre 2021 ‘Green Pass’ obbligatorio anche nel settore privato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il nuovo decreto che estende il green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre.

 

 

Quindi la certificazione verde è obbligatoria per tutti: lavoratori della Pubblica amministrazione, delle aziende private grandi e piccole, autonomi come i tassisti, baby sitter, colf, badanti, professionisti, per “tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni”. Per essere esentati serve il certificato medico.

Ricordiamo che il green pass si ottiene quando viene completato il ciclo di immunizzazione oppure quando sono passati 14 giorni dopo la prima dose di vaccino oppure sottoponendosi a un tampone molecolare (validità della certificazione 72 ore) o antigenico (validità 48 ore).

Se il lavoratore contrae il Sars-CoV-2 dopo la seconda dose di vaccino, l’aver contratto il virus vale come terza dose: in questo caso il green pass è valido dodici mesi.

Se ci si ammala di Covid «oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino» è rilasciato il green pass e «ha validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione». Ma questa fattispecie non vale se, tra la prima dose e la malattia, non sono passate due settimane.

Il governo ha anche modificato la norma che prevedeva il rilascio del green pass (con la durata di dodici mesi) per chi è stato malato e si sottopone a una dose soltanto di vaccino.

Fino a ieri, prima del via libera in Consiglio dei ministri all’unanimità, dovevano passare 14 giorni dal giorno della prima dose. Con il nuovo provvedimento in vigore dal 15 ottobre, invece, le due settimane di attesa non sono più necessarie: chi ha contratto il virus e dopo la malattia fa la prima dose di vaccino, non deve più aspettare e può ottenere subito il rilascio della certificazione verde.

I tamponi molecolari valgono per 72 ore, 48 per gli antigenici.

Le farmacie sono tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa”.

Sono previste sanzioni per chi non rispetta questa norma: «In caso di inosservanza della disposizione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni».

I datori di lavoro «definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi». Per i lavoratori esterni e per i volontari spetta ai propri datori di lavoro «verificare il rispetto delle prescrizioni».

Il lavoratore pubblico che non ha il green pass «è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione».

Dopo 5 giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e la retribuzione non è dovuta dal primo giorno di sospensione. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Chi viene sorpreso senza green pass sul luogo di lavoro rischia una sanzione da 600 a 1.500 euro. I lavoratori che non effettuano i controlli rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro.

 

 

 

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